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Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che prevede l’identificazione dei materiali di cui è costituito l’imballaggio e l’indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi.
Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi?
L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente.
Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale?
Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:
- il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
- l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
- la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
oppure
indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Dove e come si deve mettere l’etichettatura ambientale?
L’etichettatura va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente, cioè:
- sulle singole componenti separabili manualmenteÂ(tappo, nastro, pellicola…)
oppure - sul corpo principale dell’imballaggioÂ(bottiglia, scatola, vassoio…)
oppure - sulla componente che riporta già l’etichettaÂe rende più facilmente leggibile l’informazione.
Quando la dimensione dell’imballaggio non rende fattibile l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari. Non vi sono indicazioni specifiche in merito alle modalità di etichettatura (grafica, presentazione, …).
Quali sono le sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale?
L’art. 261 del D. Lgs. 152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
